Convenzione

Art. 6

Gerente ad interim

In vigore dal 21 ott 1971
Gerente ad interim 1. Nel caso in cui il Capo dell'ufficio consolare si trovi nella impossibilità di adempiere alle proprie funzioni, o se l'ufficio è vacante, la direzione dell'ufficio consolare può essere temporaneamente affidata ad un funzionario consolare facente parte dello stesso ufficio consolare, di un altro ufficio consolare dello Stato, d'invio situato nel territorio dello Stato di residenza, oppure ad un agente diplomatico facente parte della Missione Diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza. 2. Il nome e il cognome della persona designata in qualità di gerente ad interim verranno previamente comunicati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza. 3. Il gerente ad interim usufruirà dei diritti, delle immunità e dei privilegi accordati al Capo dell'ufficio consolare dalla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-6

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