Convenzione
Art. 5
Esercizio delle funzioni consolari
In vigore dal 21 ott 1971
Esercizio delle funzioni consolari
1. Le funzioni consolari saranno esercitate dai funzionari consolari dello Stato d'invio.
2. Le funzioni consolari possono essere esercitate anche, se del caso, da agenti diplomatici facenti parte della Missione Diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza; in tal caso saranno rispettati i diritti e gli obblighi degli agenti diplomatici.
3. Le funzioni consolari non potranno essere esercitate fuori della circoscrizione consolare, se non con il previo consenso dello Stato di residenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-5