Convenzione
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 21 ott 1971
Convenzione consolare tra la Repubblica italiana
e la Repubblica socialista di Romania
PREAMBOLO
La Repubblica italiana e la Repubblica Socialista di Romania,
Nel desiderio di regolare le relazioni consolari e di contribuire
così allo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi,
Hanno deciso di concludere una Convenzione Consolare e hanno
nominato a tale scopo come loro plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana
l'On. Prof. Amintore Fanfani, Ministro degli Affari Esteri
Il Presidente del Consiglio di Stato della Repubblica Socialista di
Romania
il Signor Corneliu Manescu, Ministro degli Affari Esteri
i quali, dopo lo scambio dei loro pieni poteri trovati in buona e
conveniente forma, hanno convenuto quanto segue:
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione, le espressioni:
a) "Stato d'invio" designa l'Alta Parte contraente che istituisce
l'ufficio consolare;
b) "Stato di residenza" designa l'Alta Parte contraente nel
territorio della quale è istituito l'ufficio consolare;
c) "ufficio consolare" designa ogni Consolato Generale, Consolato
o Vice Consolato;
d) "circoscrizione consolare" designa il territorio fissato per
l'esercizio delle funzioni da parte di un ufficio consolare;
e) "Capo dell'ufficio consolare" designa la persona incaricata di
agire in questa qualità;
f) "funzionario consolare" designa ogni persona che esercita le
funzioni consolari, ivi compreso il Capo dell'ufficio consolare;
g) "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei
servizi amministrativi o tecnici dell'ufficio consolare;
h) "membro del personale di servizio" designa ogni persona
addetta al servizio domestico di un ufficio consolare;
i) "membri dell'ufficio consolare" designa i funzionari
consolari, impiegati consolari e membri del personale di servizio;
j) "membri del personale consolare" designa i funzionari
consolari diversi dal Capo dell'ufficio consolare, gli impiegati
consolari e i membri del personale di servizio;
k) "membri di famiglia" designa il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti del membro dell'ufficio consolare e del suo coniuge,
nonché i fratelli e le sorelle di ambedue purchè conviventi e a
carico;
l) "locali consolari" designa gli edifici o le parti di edifici e
il terreno annesso, chiunque ne sia il proprietario, i quali sono
utilizzati esclusivamente agli scopi dell'ufficio consolare;
m) "archivio consolare" comprende tutte le carte, documenti;
corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri
dell'ufficio consolare, come anche il materiale di cifra, gli
schedari e i mobili destinati a proteggerli ed a conservarli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-1