Convenzione

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 21 ott 1971
Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania PREAMBOLO La Repubblica italiana e la Repubblica Socialista di Romania, Nel desiderio di regolare le relazioni consolari e di contribuire così allo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi, Hanno deciso di concludere una Convenzione Consolare e hanno nominato a tale scopo come loro plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana l'On. Prof. Amintore Fanfani, Ministro degli Affari Esteri Il Presidente del Consiglio di Stato della Repubblica Socialista di Romania il Signor Corneliu Manescu, Ministro degli Affari Esteri i quali, dopo lo scambio dei loro pieni poteri trovati in buona e conveniente forma, hanno convenuto quanto segue: Definizioni Ai fini della presente Convenzione, le espressioni: a) "Stato d'invio" designa l'Alta Parte contraente che istituisce l'ufficio consolare; b) "Stato di residenza" designa l'Alta Parte contraente nel territorio della quale è istituito l'ufficio consolare; c) "ufficio consolare" designa ogni Consolato Generale, Consolato o Vice Consolato; d) "circoscrizione consolare" designa il territorio fissato per l'esercizio delle funzioni da parte di un ufficio consolare; e) "Capo dell'ufficio consolare" designa la persona incaricata di agire in questa qualità; f) "funzionario consolare" designa ogni persona che esercita le funzioni consolari, ivi compreso il Capo dell'ufficio consolare; g) "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici dell'ufficio consolare; h) "membro del personale di servizio" designa ogni persona addetta al servizio domestico di un ufficio consolare; i) "membri dell'ufficio consolare" designa i funzionari consolari, impiegati consolari e membri del personale di servizio; j) "membri del personale consolare" designa i funzionari consolari diversi dal Capo dell'ufficio consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio; k) "membri di famiglia" designa il coniuge, gli ascendenti, i discendenti del membro dell'ufficio consolare e del suo coniuge, nonché i fratelli e le sorelle di ambedue purchè conviventi e a carico; l) "locali consolari" designa gli edifici o le parti di edifici e il terreno annesso, chiunque ne sia il proprietario, i quali sono utilizzati esclusivamente agli scopi dell'ufficio consolare; m) "archivio consolare" comprende tutte le carte, documenti; corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri dell'ufficio consolare, come anche il materiale di cifra, gli schedari e i mobili destinati a proteggerli ed a conservarli.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-1

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