Convenzione
Art. 2
Istituzione degli uffici consolari
In vigore dal 21 ott 1971
Istituzione degli uffici consolari
1. Ciascuna delle Parti contraenti può istituire uffici consolari nel territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima.
2. La sede dell'ufficio consolare, la sua classe e la sua circoscrizione sono fissati di comune accordo tra le Parti contraenti.
3. Modifiche ulteriori non possono essere apportate dallo Stato d'invio alla sede dell'ufficio consolare, alla sua classe e alla sua circoscrizione che con il consenso dello Stato di residenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-2