Convenzione
Art. 4
Notifica alle Autorità della circoscrizione consolare
In vigore dal 21 ott 1971
Notifica alle Autorità della circoscrizione consolare
Dal momento in cui il Capo dell'ufficio consolare è ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza è tenuto ad informarne immediatamente le autorità competenti della circoscrizione consolare.
Lo Stato di residenza è tenuto altresì, ad assicurare le misure necessarie affinché il Capo dell'ufficio consolare possa adempiere alle proprie funzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-4