Convenzione

Art. 4

Notifica alle Autorità della circoscrizione consolare

In vigore dal 21 ott 1971
Notifica alle Autorità della circoscrizione consolare Dal momento in cui il Capo dell'ufficio consolare è ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza è tenuto ad informarne immediatamente le autorità competenti della circoscrizione consolare. Lo Stato di residenza è tenuto altresì, ad assicurare le misure necessarie affinché il Capo dell'ufficio consolare possa adempiere alle proprie funzioni.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-4

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Notifica alle Autorità della circoscrizione consolare (Art. 4 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra l'Italia e la Romania, conclusa a Bucarest l'8 agosto 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo