Convenzione

Art. 10

Protezione degli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini

In vigore dal 21 ott 1971
Protezione degli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini Nella circoscrizione consolare i funzionari consolari proteggono e difendono tutti i diritti e gli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini, nei limiti consentiti dal diritto internazionale.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-10

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Protezione degli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini (Art. 10 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra l'Italia e la Romania, conclusa a Bucarest l'8 agosto 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo