Convenzione
Art. 12
Rappresentanza dei cittadini in giudizio e davanti alle altre autorità dello Stato di residenza
In vigore dal 21 ott 1971
Rappresentanza dei cittadini in giudizio e davanti alle altre autorità dello Stato di residenza
I funzionari consolari sono autorizzati a prendere provvedimenti per assicurare ai cittadini dello Stato d'invio la rappresentanza appropriata in giudizio e davanti alle altre Autorità dello Stato di residenza. Essi possono chiedere, in conformità alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza, l'adozione di misure provvisorie per la salvaguardia dei diritti e degli interessi dei cittadini quando, a causa della loro assenza o per ogni altra ragione, non possono difendere in tempo utile i loro diritti ed interessi.
Storico versioni
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