Convenzione
Art. 17
Funzioni in materia di successione
In vigore dal 21 ott 1971
Funzioni in materia di successione
1. Nel caso in cui un cittadino dello Stato d'invio muoia nel territorio dello Stato di residenza, l'Autorità competente di quest'ultimo ne informerà senza ritardo l'ufficio consolare e comunicherà tutte le informazioni di cui dispone sugli eredi, i legatari, il loro domicilio o residenza, l'attivo della successione e l'eventuale esistenza di un testamento. La detta Autorità farà un'analoga comunicazione all'ufficio consolare dello Stato d'invio nel caso in cui sarà stata informata che il defunto ha lasciato una successione nel territorio di uno Stato terzo.
2. L'Autorità competente dello Stato di residenza informerà senza ritardo l'ufficio consolare dello Stato d'invio quando i chiamati all'eredità in una successione aperta nel territorio dello Stato di residenza siano cittadini dello Stato d'invio.
3. L'Autorità competente dello Stato di residenza notificherà senza ritardo all'ufficio consolare dello Stato d'invio le misure che essa ha preso per la conservazione e l'amministrazione dei beni ereditari che sono restati nel proprio territorio in seguito alla morte di un cittadino dello Stato d'invio.
I funzionari consolari possono prestare il proprio aiuto, direttamente o per mezzo di un delegato, alla esecuzione delle misure previste nell'alinea precedente.
4. Se dopo il compimento delle formalità di successione nel territorio dello Stato di residenza, i mobili della successione o il ricavato della vendita dei mobili o immobili spettano a un erede o a un legatario che ha residenza nel territorio dello Stato d'invio e che non ha partecipato alla procedura della successione e che non ha designato un rappresentante, i detti beni o il ricavato della loro vendita saranno trasmessi all'ufficio consolare dello Stato d'invio per essere messi a disposizione dell'erede o del legatario a condizione:
a) che gli organi competenti abbiano autorizzato la trasmissione dei beni della successione o del ricavato della loro vendita;
b) che tutti i debiti ereditari, dichiarati nel termine prescritto dalla legislazione dello Stato di residenza, siano stati pagati o garantiti.
5. Nel caso in cui un cittadino dello Stato d'invio muoia mentre si trova provvisoriamente nel territorio dello Stato di residenza, i suoi effetti personali saranno trasmessi senz'altra formalità all'ufficio consolare dello Stato d'invio, ad eccezione di quelli che sono acquistati nello Stato di residenza e che sono oggetto di un divieto di esportazione al momento della morte. L'esportazione degli effetti personali e la trasmissione delle somme di denaro saranno effettuate con l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza.
6. I cittadini dello Stato d'invio godranno, nello Stato di residenza, in ciò che riguarda la realizzazione dei diritti ereditari, dello stesso trattamento riservato ai cittadini di quest'ultimo.
7. Le disposizioni dell' della presente Convenzione sono ugualmente applicabili in materia di successione.
Storico versioni
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