Convenzione
Art. 22
Facilitazioni accordate alle attività dell'ufficio consolare
In vigore dal 21 ott 1971
Facilitazioni accordate alle attività dell'ufficio consolare
Lo Stato di residenza accorda ogni facilitazione per il compimento delle funzioni dell'ufficio consolare.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-22