Convenzione

Art. 27

Inviolabilità degli archivi

In vigore dal 21 ott 1971
Inviolabilità degli archivi Gli archivi e i documenti consolari sono inviolabili in ogni momento ed in qualsiasi luogo essi si trovino.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-27

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Inviolabilità degli archivi (Art. 27 Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra l'Italia e la Romania, conclusa a Bucarest l'8 agosto 1967.) — Testo vigente | Portale Normativo