Convenzione
Art. 26
Esenzione fiscale dei locali consolari
In vigore dal 21 ott 1971
Esenzione fiscale dei locali consolari
1. I locali consolari e la residenza del Capo dell'ufficio consolare, siano essi di proprietà dello Stato d'invio o in locazione, sono esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi genere, nazionale, regionale, provinciale, comunale, purchè non si tratti di tasse percepite quale remunerazione per servizi particolari.
2. In caso di immobili tenuti in locazione, l'esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 non verrà applicata, se le imposte o le tasse, conformemente alle leggi dello Stato di residenza, non sono a carico del locatario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-26