Convenzione
Art. 31
Libertà di spostamento
In vigore dal 21 ott 1971
Libertà di spostamento
Salvo quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti relativi alle zone il cui accesso è proibito o sottoposto a disciplina particolare per ragioni di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza, assicura la libertà di spostamento e di circolazione nel proprio territorio a tutti i membri dell'ufficio consolare.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-31