Convenzione
Art. 30
Comunicazione con le Autorità dello Stato di residenza
In vigore dal 21 ott 1971
Comunicazione con le Autorità dello Stato di residenza
Nell'esercizio delle funzioni loro spettanti in conformità alla presente Convenzione, i funzionari consolari possono indirizzarsi:
a) alle competenti Autorità locali della loro circoscrizione consolare;
b) alle Autorità centrali dello Stato di residenza, se e nella misura in cui le leggi e le usanze dello Stato di residenza e gli accordi internazionali lo permettano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-30