Convenzione
Art. 25
Inviolabilità dei locali consolari
In vigore dal 21 ott 1971
Inviolabilità dei locali consolari
1. I locali consolari sono inviolabili. Le Autorità dello Stato di residenza non possono penetrare nei locali consolari, salvo che con il consenso del Capo dell'ufficio consolare, della persona da lui designata o del Capo della Missione diplomatica dello Stato di invio.
2. Lo Stato di residenza ha l'obbligo di adottare le misure adeguate per impedire che i locali consolari siano invasi o danneggiati e per impedire che la tranquillità dell'ufficio consolare sia turbata o ne sia sminuita la dignità.
3. I locali consolari, i mobili e i beni dell'ufficio consolare, come pure i suoi mezzi di trasporto, non possono, in nessun caso essere oggetto di requisizione per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilità.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alla residenza del Capo dell'ufficio consolare, a condizione che essa sia adibita esclusivamente a questo fine e si trovi nello stesso edificio in cui sono situati i locali consolari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-25