Convenzione
Art. 20
Funzioni relative, alla navigazione aerea
In vigore dal 21 ott 1971
Funzioni relative, alla navigazione aerea
Le disposizioni dell' sono analogamente applicabili alla navigazione aerea, a condizione che non siano in contrasto con altre convenzioni in vigore tra le due Parti contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-20