Convenzione
Art. 16
Funzioni notarili
In vigore dal 21 ott 1971
Funzioni notarili
1. Nella circoscrizione consolare i funzionari consolari sono autorizzati a compiere - nei locali consolari, nell'abitazione dei cittadini dello Stato d'invio, a bordo di nave o aeromobile che battono bandiera dello stesso Stato - i seguenti atti:
a) ricevere, redigere, certificare e autenticare le dichiarazioni dei cittadini dello Stato d'invio;
b) redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio;
c) redigere, certificare o autenticare i contratti conclusi tra cittadini dello Stato d'invio nonché atti giuridici unilaterali, a meno che i contratti e gli atti non siano contrari alle leggi dello Stato di residenza; i funzionari consolari, tuttavia, non sono autorizzati a redigere, certificare o autenticare i contratti e gli altri atti giuridici relativi alla costituzione, alla modificazione ed alla estinzione di diritti reali sui beni immobili situati nello Stato di residenza;
d) tradurre e legalizzare ogni specie di documento emanato dalle Autorità o dai funzionari dello Stato d'invio;
e) legalizzare e certificare la firma dei documenti di ogni natura emanati dalle Autorità o dai funzionari dello Stato di residenza e che debbano produrre effetti nello Stato d'invio;
f) apporre la data certa ai documenti e autenticare sui documenti di ogni natura la firma dei cittadini dello Stato d'invio, a condizione che il tenore del documento non sia in contrasto con le leggi dello Stato di residenza.
2. Gli atti previsti al n. 1 hanno nello Stato di residenza lo stesso valore giuridico e probatorio degli atti autenticati, legalizzati o certificati dalle competenti Autorità di questo Stato.
Storico versioni
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