Convenzione
Art. 14
Funzioni in materia di stato civile
In vigore dal 21 ott 1971
Funzioni in materia di stato civile
1. I funzionari consolari hanno diritto di registrare la nascita e il decesso dei cittadini dello Stato d'invio e di rilasciare i certificati relativi. Ciò non esime le persone interessate dal richiedere le registrazioni previste dalle leggi dello Stato di residenza, per quanto riguarda la nascita e il decesso.
2. I funzionari consolari hanno il diritto di celebrare matrimoni tra cittadini dello Stato d'invio e di rilasciare i relativi certificati. Essi informeranno immediatamente di ciò le competenti Autorità dello Stato di residenza.
3. Le competenti Autorità locali dello Stato di residenza informeranno senza ritardo l'ufficio consolare del decesso di un cittadino dello Stato d'invio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-14