Convenzione
Art. 24
Facilitazioni per ottenere locali ed abitazioni
In vigore dal 21 ott 1971
Facilitazioni per ottenere locali ed abitazioni
1. Lo Stato di residenza deve, nell'ambito delle sue leggi e dei suoi regolamenti, sia facilitare l'acquisto sul suo territorio, da parte dello Stato d'invio, dei locali necessari all'ufficio consolare, sia aiutare lo Stato d'invio a procurarseli altrimenti.
2. Lo Stato di residenza deve ugualmente aiutare l'ufficio consolare, se questo ne ha bisogno, ad ottenere alloggi convenienti per i suoi membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-24