Convenzione

Art. 24

Facilitazioni per ottenere locali ed abitazioni

In vigore dal 21 ott 1971
Facilitazioni per ottenere locali ed abitazioni 1. Lo Stato di residenza deve, nell'ambito delle sue leggi e dei suoi regolamenti, sia facilitare l'acquisto sul suo territorio, da parte dello Stato d'invio, dei locali necessari all'ufficio consolare, sia aiutare lo Stato d'invio a procurarseli altrimenti. 2. Lo Stato di residenza deve ugualmente aiutare l'ufficio consolare, se questo ne ha bisogno, ad ottenere alloggi convenienti per i suoi membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo