Art. 24 · Facilitazioni per ottenere locali ed abitazioni
Convenzione

Art. 24

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Facilitazioni per ottenere locali ed abitazioni

In vigore dal 21 ott 1971
Facilitazioni per ottenere locali ed abitazioni 1. Lo Stato di residenza deve, nell'ambito delle sue leggi e dei suoi regolamenti, sia facilitare l'acquisto sul suo territorio, da parte dello Stato d'invio, dei locali necessari all'ufficio consolare, sia aiutare lo Stato d'invio a procurarseli altrimenti. 2. Lo Stato di residenza deve ugualmente aiutare l'ufficio consolare, se questo ne ha bisogno, ad ottenere alloggi convenienti per i suoi membri.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-24