Convenzione
Art. 33
Facilitazioni per i membri dell'ufficio consolare
In vigore dal 21 ott 1971
Facilitazioni per i membri dell'ufficio consolare
Lo Stato di residenza prenderà tutti i provvedimenti per assicurare ai membri dell'ufficio consolare la possibilità di svolgere la propria attività e di godere delle immunità e dei privilegi accordati dalla presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-33