Convenzione

Art. 33

Facilitazioni per i membri dell'ufficio consolare

In vigore dal 21 ott 1971
Facilitazioni per i membri dell'ufficio consolare Lo Stato di residenza prenderà tutti i provvedimenti per assicurare ai membri dell'ufficio consolare la possibilità di svolgere la propria attività e di godere delle immunità e dei privilegi accordati dalla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-33

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