Art. 22 · Facilitazioni accordate alle attività dell'ufficio consolare
Convenzione

Art. 22

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Facilitazioni accordate alle attività dell'ufficio consolare

In vigore dal 21 ott 1971
Facilitazioni accordate alle attività dell'ufficio consolare Lo Stato di residenza accorda ogni facilitazione per il compimento delle funzioni dell'ufficio consolare.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-22