Art. 11 · Registrazione dei cittadini dello Stato d'invio
Convenzione

Art. 11

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Registrazione dei cittadini dello Stato d'invio

In vigore dal 21 ott 1971
Registrazione dei cittadini dello Stato d'invio I funzionari consolari possono registrare i cittadini dello Stato d'invio che hanno il domicilio o la residenza nella loro circoscrizione consolare, il che non esenta questi cittadini dall'obbligo di rispettare le leggi e regolamenti dello Stato di residenza concernenti la registrazione degli stranieri.
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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-11