Art. 18 · Funzioni inerenti all'invio di atti
Convenzione

Art. 18

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Funzioni inerenti all'invio di atti

In vigore dal 21 ott 1971
Funzioni inerenti all'invio di atti I funzionari consolari possono trasmettere ai cittadini dello Stato d'invio, con domicilio o residenza nel territorio dello Stato di residenza, atti giudiziari ed extragiudiziari provenienti dallo Stato d'invio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799#art-c-18