Convenzione
Art. 34
34 / 50Protezione dei funzionari consolari
In vigore dal 21 ott 1971
Protezione dei funzionari consolari
Lo Stato di residenza tratterà i funzionari consolari con il rispetto che è loro dovuto e prenderà tutte le misure necessarie per impedire qualsiasi pregiudizio alla loro persona, alla loro libertà e alla loro dignità.
Storico versioni
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