AccordoTitolo I

Art. 14

In vigore dal 12 gen 1971
1. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attività economica di uno o più Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale o ne compromettano la stabilità finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficoltà tali da perturbare la situazione economica di una regione della Comunità dell'Africa orientale, lo o gli Stati interessati possono prendere, in deroga agli , le necessarie misure di salvaguardia. Tali misure e le relative modalità di applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione. 2. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attività economica della Comunità economica europea o di uno o più Stati membri o ne compromettano la stabilità finanziaria con l'estero, o qualora sorgano difficoltà tali da perturbare la situazione economica di una regione della Comunità economica europea, quest'ultima può prendere o autorizzare lo Stato o gli Stati membri interessati a prendere, in deroga alle disposizioni degli , le necessarie misure di salvaguardia. Tali misure e le relative modalità di applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di Associazione. 3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 si deve dare la precedenza alle misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione. Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi. 4. In seno al Consiglio di Associazione si procede a consultazioni sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2. Le consultazioni sulle misure di cui al paragrafo 1 hanno luogo a richiesta della Comunità economica europea e quelle sulle misure di cui al paragrafo 2 a richiesta degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969 e degli atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya. — Testo vigente | Portale Normativo