Accordo›Titolo V
Art. 9
In vigore dal 12 gen 1971
Il presente Accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato del Consiglio delle Comunità europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.
Il presente Accordo entra in vigore, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, alla medesima data dell'Accordo di Associazione. Esso rimane in applicazione per la stessa durata delle disposizioni di questo.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-9