AccordoTitolo V

Art. 6

In vigore dal 12 gen 1971
Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all' dell'Accordo di Associazione per i settori che non sono di competenza della Comunità, consulta in precedenza gli altri Stati membri. Se il Consiglio di Associazione è indotto a prender posizione sull'azione dello Stato membro di cui al primo comma, la posizione sostenuta dalla Comunità è quella dello Stato membro interessato, a meno che i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente all'unanimità. Il presente articolo è del pari applicabile quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere alla procedura di buoni uffici prevista all'allegato IV dell'Atto finale.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-6

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