AccordoTitolo I

Art. 11

In vigore dal 12 gen 1971
Gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale possono altresì mantenere o istituire unioni doganali o zone di libero scambio o concludere accordi di cooperazione economica con uno o più altri Paesi terzi, purchè questi non siano o non si rivelino incompatibili con i principi e le disposizioni del presente Accordo. Il Consiglio di Associazione è tenuto al corrente dagli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale. A richiesta della Comunità economica europea, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969 e degli atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya. — Testo vigente | Portale Normativo