Accordo›Titolo I
Art. 11
In vigore dal 12 gen 1971
Gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale possono altresì mantenere o istituire unioni doganali o zone di libero scambio o concludere accordi di cooperazione economica con uno o più altri Paesi terzi, purchè questi non siano o non si rivelino incompatibili con i principi e le disposizioni del presente Accordo.
Il Consiglio di Associazione è tenuto al corrente dagli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale.
A richiesta della Comunità economica europea, si procede a consultazioni in seno al Consiglio di Associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-11