AccordoTitolo II

Art. 16

In vigore dal 12 gen 1971
Gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale assicurano, in materia di diritto di stabilimento e di prestazioni di servizi, un trattamento non discriminatorio de jure e de facto nei confronti tanto dei cittadini quanto delle società degli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo