Accordo›Titolo II
Art. 17
In vigore dal 12 gen 1971
Nel caso in cui uno o più Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale accordino ai cittadini o alle società di uno Stato, che non sia Stato membro, un trattamento più favorevole in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi, detto trattamento viene esteso dallo o dagli Stati consociati in questione ai cittadini o alle società degli Stati membri, eccetto quando derivi da accordi regionali.
Tuttavia, i cittadini o le società di uno Stato membro non possono beneficiare in uno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale delle disposizioni del presente articolo, per una determinata attività, se lo Stato membro cui appartengono non concede ai cittadini o alle società dello Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale, in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi, per l'attività di cui trattasi, gli stessi vantaggi che tale Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale ha ottenuto mediante accordo con lo Stato non membro di cui al comma precedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-17