Accordo›Titolo I
Art. 13
In vigore dal 12 gen 1971
1. Per quanto concerne la politica commerciale, le Parti Contraenti si informano reciprocamente e, a richiesta di una di esse, si consultano in seno al Consiglio di Associazione, ai fini della corretta applicazione del presente Accordo.
2. Tali informazioni e consultazioni riguardano le misure relative agli scambi commerciali con Stati terzi che potrebbero danneggiare gli interessi di una delle Parti contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-13