AccordoTitolo V

Art. 10

In vigore dal 12 gen 1971
Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti egualmente fede, sarà depositato negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità europee che ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari. Zu URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmachtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt. EN FOI DE QUOI, les plenipotentiaires soussignes ont ap pose leurs signatures au bas du present Accord. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo. TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hum handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld. Geschehen zu Arusha am 24 September neunzehnhundertneunundsechzig Fait à Arusha, le 24 septembre mil neuf cent soixante-neuf Fatto a Arusha, il 24 settembre millenovecentosessantanove Gedaan te Arusha, 24 september negentienhonderdnegenenzestig Joseph VAN DER MEULEN Günther HARKORT Yvon BOURGES Mario PEDINI Georges DUPONG H. J. de KOSTER Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri MORO
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-10

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Art. 10 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969 e degli atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya. — Testo vigente | Portale Normativo