AccordoTitolo I

Art. 15

In vigore dal 12 gen 1971
Fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente Accordo, ciascuna Parte contraente si astiene dall'adottare qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che comporti direttamente o indirettamente una discriminazione tra i propri prodotti e i prodotti similari originari delle altre Parti contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-15

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