Accordo›Titolo II
Art. 18
In vigore dal 12 gen 1971
Ai sensi del presente Accordo, il diritto di stabilimento comporta, fatte salve le disposizioni sui movimenti di capitali, l'accesso alle attività non salariate e il loro esercizio, la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di società, nonché la creazione di agenzie, succursali o filiali.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-18