AccordoTitolo III

Art. 22

In vigore dal 12 gen 1971
Gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale trattano su un piano di parità sia i cittadini sia le società degli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti da essi effettuati, i movimenti di capitali ed i pagamenti correnti che ne risultano, nonché i trasferimenti relativi a tali operazioni.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-22

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Art. 22 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969 e degli atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya. — Testo vigente | Portale Normativo