AccordoTitolo IV

Art. 26

In vigore dal 12 gen 1971
Il Consiglio di Associazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del presidente. Il Consiglio di Associazione si riunisce inoltre ogni qualvolta sia necessario, secondo le modalità che saranno previste dal regolamento interno.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-26

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Art. 26 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969 e degli atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya. — Testo vigente | Portale Normativo