AccordoTitolo V

Art. 31

In vigore dal 12 gen 1971
1. Il Consiglio di Associazione viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunità economica europea. 2. La domanda di associazione alla Comunità economica europea di uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, la quale, in seguito ad esame da parte della Comunità economica europea, sia stata sottoposta da quest'ultima al Consiglio di Associazione, forma oggetto di consultazioni in seno al Consiglio stesso.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-31

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