AccordoTitolo V

Art. 33

In vigore dal 12 gen 1971
1. Per quanto riguarda la comunità economica europea, il presente Accordo sarà concluso validamente per mezzo di una decisione del Consiglio delle Comunità europee adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti dell'Accordo. Esso sarà ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica degli Stati firmatari e lo atto di notifica della conclusione del presente Accordo da parte della Comunità economica europea vengono scambiati a Bruxelles.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-33

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Art. 33 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969 e degli atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya. — Testo vigente | Portale Normativo