AccordoTitolo V

Art. 35

In vigore dal 12 gen 1971
1. Il presente Accordo è concluso per una durata di cinque anni a decorrere dalla sua entrata in vigore e scade al più tardi il 31 gennaio 1975. 2. Il presente Accordo può essere denunciato dalla Comunità economica europea nei confronti di ciascuno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale e da ciascuno Stato consociato nella Comunità dell'Africa orientale nei confronti della Comunità economica europea con un preavviso di sei mesi.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-35

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Art. 35 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969 e degli atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya. — Testo vigente | Portale Normativo