Protocollo n. 1Titolo V

Art. 2

In vigore dal 12 gen 1971
Se i prodotti di cui all', paragrafo 2, primo trattino dell'Accordo sono soggetti a dazi doganali alla importazione nella Comunità economica europea e se nessuna disposizione sui relativi scambi con i paesi terzi è prevista nell'ambito della politica agricola comune, in deroga alle disposizioni dell', la loro importazione nella Comunità economica europea, se originari degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, è disciplinata dalle disposizioni dello ; paragrafo 1, dell'Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-pn-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969 e degli atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya. — Testo vigente | Portale Normativo