AccordoTitolo V

Art. 1

In vigore dal 12 gen 1971
Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya. (Firmato il 24 settembre 1969) I rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità economica europea, riuniti in sede di consiglio, Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in appresso denominato il Trattato, Visto l'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica Unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya, in appresso denominato l'Accordo di Associazione, firmato in data odierna, Considerando che è necessario fissare le modalità secondo le quali sarà definita la posizione comune che i Rappresentanti della Comunità dovranno adottare in seno al Consiglio di Associazione istituito dall'Accordo di Associazione, nonché le disposizioni d'applicazione di diversi articoli di questo Accordo che possono richiedere un'azione della Comunità, una azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro, Considerando che è necessario stabilire le norme secondo le quali saranno presi i provvedimenti per l'applicazione, all'interno della Comunità, delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio di Associazione, Considerando che bisogna inoltre prevedere le procedure in base alle quali gli Stati membri regoleranno le vertenze che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda l'Accordo di Associazione, Previa consultazione della Commissione delle comunità europee, Hanno convenuto le seguenti disposizioni: La posizione comune che i Rappresentanti della Comunità devono prendere in seno al Consiglio di Associazione è adottata in conformità delle disposizioni seguenti: a) quando il Consiglio di Associazione è investito di problemi oggetto del Titolo I dell'Accordo di Associazione relativo agli scambi commerciali tra la Comunità e la Repubblica Unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya e dei Protocolli n. 1, n. 2 e n. 3, la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformità del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi terzi e determina la azione di quest'ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali; b) negli altri casi, la posizione comune è fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-1

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Art. 1 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969 e degli atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya. — Testo vigente | Portale Normativo