Accordo›Titolo V
Art. 3
In vigore dal 12 gen 1971
In caso di domanda di consultazione presentata dalla Comunità, per l'applicazione delle disposizioni del Titolo I dell'Accordo di Associazione nonché dell'allegato II all'Atto finale, è adottata la seguente procedura:
a) la domanda di consultazione presentata da uno Stato membro o dalla Commissione comporta automaticamente un esame del Consiglio al fine di determinare la posizione comune della Comunità;
b) la posizione comune della Comunità è quella dello Stato membro richiedente o della Commissione, a meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza qualificata. In quest'ultimo caso, il Consiglio esamina se e a quali condizioni lo Stato membro interessato possa eccezionalmente esporre esso stesso davanti al Consiglio di Associazione le ragioni che hanno motivato la domanda di consultazione;
c) la domanda di consultazione è trasmessa al Consiglio di Associazione dal Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee a nome della Comunità economica europea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-3