AccordoTitolo V

Art. 4

In vigore dal 12 gen 1971
Qualsiasi trattato, convenzione, accordo o intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi talune materie trattate nell'Accordo di Associazione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o più Stati membri e la Repubblica Unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda o la Repubblica del Kenya, è comunicato senza indugio, a cura dello Stato o degli Stati membri interessati, agli altri Stati membri e alla Commissione. A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato forma oggetto di un esame del Consiglio.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-4

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