Protocollo n. 3Titolo V

Art. 4

In vigore dal 12 gen 1971
Alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo, gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale comunicano al Consiglio di Associazione la loro tariffa doganale, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni di cui sopra. A richiesta della Comunità economica europea, si procede a consultazioni su tale tariffa in seno al Consiglio di Associazione.
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Art. 4 Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati ad Arusha il 24 settembre 1969 e degli atti connessi, relativi all'associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya. — Testo vigente | Portale Normativo