Protocollo n. 3Titolo V

Art. 5

In vigore dal 12 gen 1971
Gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale comunicano al Consiglio di Associazione qualsiasi modifica alla tariffa in tal modo stabilita, in particolare qualsiasi aumento dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente che sia effettuato per rispondere alle necessità del loro sviluppo o che abbia lo scopo di alimentare il loro bilancio. A richiesta della Comunità economica europea, si procede a consultazioni su tali modifiche in seno al Consiglio di Associazione.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-pn-5

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