Protocollo n. 1Titolo V

Art. 3

In vigore dal 12 gen 1971
1. Il regime stabilito per i vari prodotti in base al presente Protocollo è applicabile sino alla scadenza dell'Accordo. 2. Tuttavia, in caso di modificazione dell'organizzazione comunitaria dei mercati, la Comunità economica europea si riserva di modificare il regime stabilito, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione. In tal caso, la Comunità economica europea s'impegna a mantenere, nell'ambito del nuovo regime, un vantaggio per gli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale comparabile a quello loro accordato precedentemente.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-pn-3

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