Accordo›Titolo V
Art. 36
In vigore dal 12 gen 1971
1. Diciotto mesi prima della scadenza del presente Accordo, le Parti Contraenti esaminano le disposizioni che potrebbero essere previste per un nuovo periodo.
2. Il Consiglio di Associazione prende eventualmente le misure transitorie necessarie sino all'entrata in vigore di un nuovo accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-a-36