Protocollo n. 1Titolo V

Art. 1

In vigore dal 12 gen 1971
PROTOCOLLO N. 1 relativo all'applicazione dell', paragrafo 2, dell'Accordo di Associazione Le Parti contraenti Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo: 1. Previa consultazione nell'ambito del Consiglio di Associazione, la Comunità economica europea fissa, caso per caso, il regime d'importazione per tutti i prodotti o gruppi di prodotti previsti dall', paragrafo 2, dell'Accordo, originari degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale, quando questi ultimi abbiano un interesse economico all'esportazione dei suddetti prodotti. Il regime che la Comunità economica europea riserva a tali prodotti è più favorevole del regime generale applicabile agli stessi prodotti originari dei paesi terzi. 2. Tuttavia, se per un determinato prodotto la situazione economica della Comunità economica europea lo giustifica, essa può eccezionalmente astenersi dall'istituire un regime speciale per tale prodotto degli Stati consociati nella Comunità dell'Africa orientale.
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