Protocollo n. 4›Titolo V
Art. 1
In vigore dal 12 gen 1971
PROTOCOLLO N. 4
relativo alla nozione di "prodotti originari" per l'applicazione dell'Accordo di Associazione
Le Parti contraenti
Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo:
Nella sua prima riunione il Consiglio di Associazione definisce, in base ad un progetto della Commissione delle Comunità europee, la nozione di "prodotti originari" per l'applicazione del Titolo I dell'Accordo. Esso stabilisce altresì i metodi di cooperazione amministrativa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-pn-1-3