Protocollo n. 4Titolo V

Art. 1

In vigore dal 12 gen 1971
PROTOCOLLO N. 4 relativo alla nozione di "prodotti originari" per l'applicazione dell'Accordo di Associazione Le Parti contraenti Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo: Nella sua prima riunione il Consiglio di Associazione definisce, in base ad un progetto della Commissione delle Comunità europee, la nozione di "prodotti originari" per l'applicazione del Titolo I dell'Accordo. Esso stabilisce altresì i metodi di cooperazione amministrativa.
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urn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-pn-1-3

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