Art. 2
In vigore dal 12 gen 1971
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità agli degli Accordi rispettivamente indicati nelle lettere a) e b) dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1970-12-07;1047#art-rd-2